Art. 10.
(Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente svolgono le funzioni di cui all'articolo 2 d'interesse regionale e locale. Le regioni e le province autonome con proprie leggi disciplinano gli organi e il funzionamento delle Agenzie e possono attribuire loro compiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla presente legge.
      2. Le Agenzie hanno personalità giuridica autonoma e godono di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano altresì le modalità del finanziamento delle Agenzie, relativamente alle attività erogate dalle stesse a favore del sistema regionale e locale, fermo restando l'obbligo di destinare quale quota minima di finanziamento ordinario annuale, una somma pari almeno all'1 per cento delle risorse per la spesa sanitaria di parte corrente.

 

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      4. Ove necessario, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano apportano le modifiche alle leggi istitutive delle rispettive Agenzie necessarie per assicurare il rispetto della presente legge.